Widgetized Section

Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone

Varianti PRG, la Regione rende obbligatoria la consultazione dei cittadini

(Foto AMBM)

da Romainpiazza 28 11 2022 Da Zingaretti e Valeriani una buona notizia per i romani

di Maurizio Geusa

Fra i 184 commi delle disposizioni collegate alla Legge di stabilità regionale, approvata lo scorso 23 novembre [1], spunta, oltre ai nuovi poteri urbanistici per Roma, anche una categorica prescrizione. Le Varianti al PRG potranno essere adottate dall’Assemblea Capitolina solo dopo la consultazione delle organizzazioni sociali, culturali, ambientaliste, economico-professionali e sindacali interessate. Ma non solo, sarà necessario anche garantire un adeguato processo di partecipazione e informazione rivolto ai cittadini.

La disposizione  di per sè non è  una assoluta novità, in quanto già contenuta nella Legge urbanistica generale della stessa Regione Lazio [2]. Ma poiché in tal caso era riferita ai nuovi Piani urbanistici comunali, era facile per il Comune di Roma sottrarsi alla disposizione affermando che, nello specifico, Roma era scampata  alle disposizioni generali con una sua particolare procedura di approvazione del PRG. Di conseguenza era possibile svicolare, per le Varianti al PRG, dal confronto con i cittadini.

Inoltre, dal lato del Comune di Roma il famoso Regolamento della partecipazione [3] approvato nel 2006 era circoscritto ai soli Piani urbanistici di dettaglio e quindi taluni progetti comportanti trasformazioni urbanistiche importanti potevano essere adottati senza forme di comunicazione preventiva.

Fin qui la notizia, due parole di commento. La partecipazione pubblica ai processi di trasformazione del territorio è percepita dalla pubblica amministrazione come un aggravio del procedimento. Un ulteriore passaggio burocratico che si frappone all’approvazione senza alcuna possibilità di incidere sui contenuti del progetto. Un’ impressione legata alle forme meramente protestatarie assunte dai cittadini che hanno caratterizzato le epoche passate. Ormai da diversi anni l’approccio da parte dei cittadini è cambiato. I comitati di abitanti non producono solo interdizione ma sempre più spesso forme di collaborazione attraverso una una viva capacità progettuale.

Come si dice, una volta esaurita la crescita urbanistica  nel vuoto della campagna, la ricomposizione della città e  la rigenerazione urbana investono territori abitati. Quindi, inevitabilmente, si dovrà tenere conto delle persone quale dato oggettivo e ineludibile del progetto come è stato fatto fino ad oggi  nel caso della morfologia del territorio o della geologia.

Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com

28 novembre 2022

NOTE

1 –Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2022. Disposizioni varie – Numero della legge: 19 Data: 23 novembre 2022 Numero BUR: 97 Data BUR: 24/11/2022:  

vai a Il testo approvato dal Consiglio regionale che conferisce funzioni urbanistiche a Roma Capitale (e non solo)

2 – Legge n° 38 del 22 dicembre 1999 – Norme sul governo del territorio

CAPO II
PRINCIPI GENERALI E SOGGETTI DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED URBANISTICA REGIONALE

Art. 5
(Trasparenza, partecipazione, informazione e cooperazione istituzionale)
1. Nell’ambito dei procedimenti per l’adozione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica deve essere garantita la più ampia partecipazione dei soggetti coinvolti nella pianificazione, anche attraverso l’utilizzo delle forme previste dalla l.r. 14/1999.

2. La Regione e gli enti territoriali subregionali assicurano la pubblicità e la trasparenza dell’attività amministrativa in tutte le fasi dei procedimenti di cui al comma 1.

3. La Regione promuove, anche attraverso le province, la Città metropolitana di Roma ed i comuni, iniziative presso le scuole dirette alla realizzazione della più ampia conoscenza delle problematiche inerenti al governo del territorio ed agli strumenti di pianificazione dello stesso.

4. La Regione e gli enti pubblici territoriali subregionali, al fine di definire una pianificazione chiara ed univoca e di semplificare le procedure partecipative ed attuative, cooperano e si forniscono assistenza e reciproche informazioni, avvalendosi anche del sistema informativo territoriale regionale di cui all’articolo 17.

5. La cooperazione di cui al comma 4, nella predisposizione ed adozione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, è attuata con le modalità disciplinate dalla presente legge, garantendo, in particolare:
a) la condivisione del quadro conoscitivo, delle analisi e delle valutazioni del territorio, nonché degli obiettivi generali di uso e di tutela dello stesso;
b) la coerenza e l’integrazione delle scelte di pianificazione dei diversi livelli con riferimento, soprattutto, alle zone che presentano un’elevata continuità insediativa o caratterizzate da elevata frammentazione istituzionale od urbanistica.

3 – Regolamento per l’attivazione del processo di partecipazione dei cittadini alle scelte di trasformazione urbana (Delibera del Consiglio Comunale n.57/2006) scarica

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Inline Feedbacks
View all comments