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Carteinregola chiede ai candidati una legge per una vera trasparenza sui beni pubblici

Carteinregola ha partecipato all’iniziativa di The Good Lobby “Fuori Programma”, inviando un video messaggio per i candidati alle elezioni politiche 2022 chiedendo la pubblicazione dei dati sui beni pubblici concessi a privati. In calce il testo in versione estesa con i riferimenti.

vai a The Good Lobby: inviamo ai candidati le proposte “Fuori Programma” delle associazioni

Vai a VERBA VOTANT Parole Programmi Proposte webinar 15 settembre alle 18 sulla pagina FB di Carteinregol

C’è un mondo  che attraversiamo continuamente senza vederlo: spazi dentro città, borghi e aree aperte sui quali il nostro sguardo scivola perchè li diamo per scontati, come diamo per scontato che siano gestiti, concessi o ceduti senza che i cittadini lo vengano a sapere, come se non fosse un loro patrimonio.

Eppure si tratta di un patrimonio che, vogliamo ricordare,  viene da lontano, dalle tante generazioni che ci hanno preceduto, che con il loro lavoro e con le loro lotte ci hanno regalato palazzi, ville, parchi, musei, centri sportivi, spiagge, scuole, mercati coperti, ospedali e tantissimo altro. Un patrimonio che si trasforma, come si trasformano la vita  e i bisogni delle persone, ma che dovremmo restituire, ancora migliore, alle generazioni future. Invece troppo spesso spazi ed edifici pubblici diventano merce: risorse immobiliari da vendere   per “fare cassa”, o da dare in concessione a privati –  con criteri che spesso rispondono al profitto e non all’interesse pubblico – oppure lasciati cadere nel degrado, magari in attesa di una vendita al ribasso.

Ma i beni pubblici sono dei cittadini, che hanno il diritto ad accedere facilmente a tutti i dati  sulla consistenza, sulla destinazione e sull’utilizzo delle proprietà statali, regionali, comunali e degli enti pubblici in generale, comprese le informazioni sulle modalità di affidamento a  soggetti privati.

Una precedente legge,  il Dlgs 33 del 2013, prevedeva che le Amministrazioni pubblicassero gli elenchi dei provvedimenti adottati anche nei procedimenti di autorizzazione o concessione[i], ma paradossalmente il successivo Decreto Trasparenza, 97/2016, cosiddetto “FOIA” (libertà di accesso alle informazioni)[ii] ha cancellato il comma[iii], restringendo quindi gli obblighi di pubblicazione alle sole   informazioni identificative  degli  immobili e dei  canoni  di locazione[iv].

Mappa del patrimonio di Milano (12 9 22)
part. Mappa Comune Milano 12 9 22

 Carteinregola, un’associazione di Roma che si occupa delle regole della città pubblica dal 2012, soprattutto di trasparenza e partecipazione, chiede  alle candidate e ai candidati alle prossime elezioni politiche di impegnarsi per varare un provvedimento che renda (di nuovo) obbligatoria per tutte le Amministrazioni pubbliche di ogni livello, statali, regionali, comunali,  la pubblicazione  sui siti istituzionali, in evidenza e con modalità  facilmente accessibili – anche attraverso mappe interattive –   non solo, come ora, degli elenchi delle proprietà dell’ente, ma anche di tutte le informazioni sul soggetto affidatario e, nel caso di concessioni a privati – con l’eccezione delle persone fisiche per ovvi motivi di privacy –  anche  sulla durata, sul valore stimato e sulle condizioni (agevolazioni,  gratuità ecc.) della concessione. Gli elenchi dovranno indicare in tempo reale anche  i motivi del mancato utilizzo o affidamento degli immobili abbandonati e le eventuali  decisioni dell’Amministrazione per la loro vendita o  inserimento in un fondo immobiliare. 

da Elenco Patrimonio Roma Capitale 12 9 22

La trasparenza sul patrimonio pubblico, oltre che un diritto dei cittadini, è anche lo strumento più importante per tutelare il patrimonio e il suo utilizzo per finalità di interesse pubblico e, più in generale, per  contribuire alla consapevolezza civica e all’impegno per la difesa dei beni della Nazione.

13 settembre 2022

Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com


[i] DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33  Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita’, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. (13G00076) (GU Serie Generale n.80 del 05-04-2013) note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/04/2013

Art. 23 Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi

  1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e  aggiornano  ogni  seimesi,  in  distinte   partizioni   della   sezione   «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi  diindirizzo politico e dai dirigenti, con  particolare  riferimento  aiprovvedimenti finali dei procedimenti di:

  a) autorizzazione o concessione;

  b) scelta del contraente per l’affidamento di lavori,  forniture  eservizi, anche con riferimento alla modalita’ di selezione  presceltaai sensi del  codice  dei  contratti  pubblici,  relativi  a  lavori,servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163;

  c) concorsi e prove selettive  per  l’assunzione  del  personale  eprogressioni  di  carriera  di  cui  all’articolo  24   del   decretolegislativo n. 150 del 2009;

  d) accordi stipulati dall’amministrazione con  soggetti  privati  ocon altre amministrazioni pubbliche.

  2. Per ciascuno dei provvedimenti compresi negli elenchi di cui  alcomma 1 sono pubblicati il contenuto, l’oggetto, la  eventuale  spesaprevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nelfascicolo relativo al procedimento. La  pubblicazione  avviene  nella forma di una scheda sintetica, prodotta automaticamente  in  sede  di formazione del documento che contiene l’atto

[ii] DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2016, n. 97 Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. (16G00108) note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/06/2016

(GU n.132 del 08-06-2016)

[iii] da normattiva https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33

Testo in vigore dal: 23-6-2016
                             Art. 23 
Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi 
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e  aggiornano  ogni  sei mesi,  in  distinte   partizioni   della   sezione   «Amministrazionetrasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi  di indirizzo politico e dai dirigenti, con  particolare  riferimento  ai provvedimenti finali dei procedimenti di: 
  a) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97)); 
  b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,  forniture  e servizi, anche con riferimento alla modalita' di selezione  prescelta ai sensi del  codice  dei  contratti  pubblici,  relativi  a  lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo ((18 aprile  2016,
n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis)); 
  c) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97)); 
  d) accordi stipulati dall'amministrazione con  soggetti  privati  o con altre amministrazioni pubbliche ((, ai sensi degli articoli 11  e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241)). 
  2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97)). 

[iv] Art. 30 Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio.

  1.  Le  pubbliche  amministrazioni   pubblicano   le   informazioni identificative  degli  immobili  posseduti,  nonchè  i   canoni   di locazione o di affitto versati o percepiti. 
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