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Ecco la Proposta di Legge della Regione Lazio per passare alla Capitale competenze per l’urbanistica

AGGIORNAMENTO 9 NOVEMBRE 2022: Il Consiglio Regionale del Lazio ha approvato il collegato alla legge di stabilità 2022 con le norme che riguardano l’urbanistica “con la finalità di semplificare e velocizzare le procedure, vengono attribuite a Roma Capitale nuove competenze in materia di pianificazione e sulla valutazione ambientale strategica“. Stesse competenze in materia di pianificazione urbanistica sono attribuite ai Comuni capoluogo e a quelli con popolazione superiore a 150mila abitanti.

VEDI La presentazione del provvedimento– La discussione generale – Le Dichiarazioni di voto scarica il resoconto stenografico del 3 novembre, del 7 novembre, dell’8 novembre (seduta finale)

26 OTTOBRE 2022 La Proposta di Legge regionale n. 346 del 10 ottobre 2022, concernente: “Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2022 e modificazioni di leggi regionali”. Esame ai sensi dell’art.55 del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale.” che contiene le “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE PER LA CASA” l’ “Attribuzione di funzioni a Roma Capitale in materia di governo del territorio e di pianificazione urbanistico-edilizia“, con la quale si intende procedere alla devoluzione di alcune prerogative oggi di competenza regionale al Comune di Roma, approderà in Consiglio, dopo che il 24 ottobre la commissione Bilancio ha deciso all’unanimità di rinviare direttamente all’esame dell’Aula la proposta di legge. Carteinregola il 14 luglio scorso aveva scritto una lettera al Sindaco di Roma e al Presidente della Regione chiedendo, su un tema così importante, trasparenza e dibattito pubblico, senza avere alcuna risposta (1). Intanto sui social regionali è apparsa una grafica che annuncia con slogan assai riduttivi la complessità di un’operazione che avrebbe richiesto di essere affrontata con ben altri approfondimenti.

Il tema della Governance sarà uno dei punti delle richieste/proposte che Carteinregola avanzerà alle istituzioni interessate presentandole nel corso del convegno per il suo decennale che si terrà il 15 novembre per tutta la giornata (AMBM)

vedi anche Roma Capitale e Città Metropolitana cronologia e materiali

(dal sito del Consiglio regionale del Lazio) scarica PROPOSTA DI LEGGE N. 346 del 10 ottobre 2022 ADOTTATA DALLA GIUNTA REGIONALE CON DELIBERAZIONE N. 840 DEL 7 OTTOBRE 2022 – DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2022 E MODIFICAZIONI DI LEGGI REGIONALI VIII LEGISLATURA CAPO VI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE PER LA CASA

( NOTA BENE: il testo è una Proposta che può essere modificata dagli emendamenti durante l’iter di approvazione nelle Commissioni e in Consiglio regionale – il grassetto è di Carteinregola)

Art. 44 (Attribuzione di funzioni a Roma Capitale in materia di governo del territorio e di pianificazione urbanistico-edilizia)

1. Al fine di semplificare i procedimenti amministrativi in materia di governo del territorio e di pianificazione urbanistico-edilizia, Roma Capitale, ferme restando le funzioni ad essa già conferite dalla normativa nazionale e regionale, provvede all’approvazione delle varianti al piano regolatore generale e alle norme tecniche attuative, ivi incluse quelle derivanti dai programmi integrati di intervento di cui alla legge regionale 26 giugno 1997, n. 22 recante “Norme in materia di programmi integrati di intervento per la riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale del territorio della Regione” (2), le varianti di cui agli articoli 4, commi 1 e 5, e 6 bis della legge regionale 2 luglio 1987, n. 36 recante “Norme in materia di attività urbanistico–edilizia e snellimento delle procedure (3) e le varianti derivanti dai programmi di rigenerazione urbana di cui all’articolo 2, comma 6 della legge regionale 18 luglio 2017, n. 7 (4) recante “Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizioe successive modifiche, in conformità alla legge 1150/1942 e successive modifiche, secondo le disposizioni di cui ai commi 2 e 3.

2. Le varianti di cui al comma 1 sono adottate dall’Assemblea capitolina, previa consultazione degli enti pubblici e delle organizzazioni sociali, culturali, ambientaliste, economico-professionali e sindacali interessate, garantendo, comunque, idonei processi di partecipazione e informazione dei cittadini. Le varianti adottate sono depositate presso la segreteria comunale in libera visione al pubblico, dandone avviso nei modi stabiliti da Roma Capitale. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di deposito, chiunque può presentare osservazioni. Nei successivi sessanta giorni l’Assemblea capitolina si esprime sulle osservazioni presentate e approva le varianti apportando le modifiche conseguenti al recepimento delle osservazioni ritenute accoglibili. Le varianti approvate sono pubblicate sull’Albo pretorio di Roma Capitale, dandone notizia sul relativo sito istituzionale, ed acquistano efficacia il giorno successivo a quello della loro pubblicazione.

3. Le varianti adottate ai sensi del comma 2 sono trasmesse alla Regione entro dieci giorni dal loro deposito presso la segreteria comunale. Qualora, entro i successivi venti giorni, la Regione accerti che le varianti adottate, per la loro portata generale, determinano la modifica delle caratteristiche essenziali dello strumento urbanistico generale o dei relativi criteri di impostazione, ne dà comunicazione a Roma Capitale che provvede secondo le disposizioni di cui all’articolo 66 bis della l.r. 38/1999 (5).

4. Per le finalità di cui al comma 1, Roma Capitale provvede, altresì, all’approvazione:

a) dei piani attuativi, dei programmi urbanistici e dei programmi pluriennali di attuazione ai sensi degli articoli 1, 1 bis e 9 della legge regionale n. 36 del 1987 (3) prescindendo dalla trasmissione alla Regione della relativa deliberazione di adozione;

b) delle deliberazioni previste agli articoli 3, 4 e 5 della legge regionale n. 7 del 2017 [della rigenerazione urbana NDR] (4) ,prescindendo dalla trasmissione alla Regione prevista dall’articolo 1, commi 2 e 3, della l.r. 36/1987;

c) della variazione dello strumento urbanistico di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 recante “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008” e successive modifiche, (6) prescindendo dall’assenso della Regione;

d) dei progetti per le opere pubbliche o di pubblica utilità comportanti varianti al piano regolatore di cui all’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”, e successive modifiche (7), prescindendo dalla verifica di cui all’articolo 50-bis della l.r. 38/1999 (5);

e) dei regolamenti edilizi o di loro varianti di cui all’articolo 71 della l.r. 38/1999, fermo restando il rispetto dei criteri generali stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 70 della l.r. 38/1999 (5), prescindendo dalla verifica di compatibilità prevista dall’articolo 94, comma 1, lettera a), della l.r. 14/1999 (8);

f) del programma urbano dei parcheggi di cui all’articolo 6 della legge 24 marzo 1989, n. 122 (9) [cosiddetta “Legge Tognoli” NDR] (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale);

g) delle tabelle parametriche per la determinazione dell’incidenza degli oneri di urbanizzazione di cui all’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia edilizia) (10).

5. Le deliberazioni di cui ai commi 1 e 4 sono trasmesse alla Regione a fini conoscitivi entro dieci giorni dalla loro approvazione.

6. Sono attribuite a Roma Capitale le funzioni amministrative concernenti la valutazione ambientale strategica di cui alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche (11) , relativa ai programmi e ai piani di cui al presente articolo, aventi impatti significativi sull’ambiente. Roma Capitale, nell’ambito della rispettiva autonomia organizzativa, individua la struttura cui affidare la funzione di autorità competente ai sensi del d. lgs. n. 152/2006 (11), garantendo, in particolare:

a) separazione di funzioni rispetto all’autorità procedente;
b) adeguato grado di autonomia;
c) competenza in materia di tutela ambientale e di sviluppo sostenibile.

16 ottobre 2022 (ultimo aggiornamento 9 NOVEMBRE 2022)

per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com

NOTE

(1) VEDI Le associazioni scrivono a Zingaretti e Gualtieri: vogliamo trasparenza e dibattito pubblico sul passaggio di poteri dalla Regione al Comune -14 Luglio 2022 Continua#

(2) Norme in materia di programmi integrati di intervento per la riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale del territorio della Regione. (1)Numero della legge: 22 Data: 26 giugno 1997 Numero BUR: 19 Data BUR: 10/07/1997 https://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=7752&sv=vigente

(3) Norme in materia di attivita’ urbanistico – edilizia e snellimento delle procedure (1)Numero della legge: 36 Data: 2 luglio 1987 Numero BUR: 20 Data BUR: 20/07/1987

(4) Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio

Numero della legge: 7

Data: 18 luglio 2017

Numero BUR: 57 s.o. 3

Data BUR: 18/07/2017

(5) l.r. 38/1999 Norme sul governo del territorio (1) (2)

  • Numero della legge: 38
  • Data: 22 dicembre 1999
  • Numero BUR: 36
  • Data BUR: 30/12/1999

(6) Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010 , n. 160
Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008
(G.U. n. 229 del 30 settembre 2010)

(7) Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità
(G.U. 16 agosto 2001, n. 189, s.o. n. 211, ripubblicata il 14 settembre 2001, sul n. 214, s.o. n. 231)

(8) Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo. (artt. 1-90) (1) (1a) (1b)

Numero della legge: 14

Data: 6 agosto 1999

Numero BUR: 24

Data BUR: 30/08/1999

(9) Legge 24 marzo 1989, n. 122
Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale
(G.U. 6 aprile 1989, n. 80)

(10) D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia
(G.U. n. 245 del 20 ottobre 2001)(le modifiche introdotte da più di 5 anni sono consolidate nel testo senza l’annotazione del provvedimento di modifica)

(11) Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
Norme in materia ambientale
(G.U. n. 88 del 14 aprile 2006) (le modifiche risalenti a più di 5 anni sono consolidate nel testo senza note – Qui la tavola dei Codici CER, qui le iscrizioni ANGA)

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